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D.Lvo 30/12/1992 n. 5023. Le forme differenziate di assistenza possono consistere: a) nel concorso alla spesa sostenuta dall'interessato per la fruizione della prestazione a pagamento; b) nell'affidamento a soggetti singoli o consortili, ivi comprese le mutue volontarie, della facoltà di negoziare, per conto della generalità degli aderenti o per soggetti appartenenti a categorie predeterminate, con gli erogatori delle prestazioni del servizio sanitario nazionale modalità e condizioni allo scopo di assicurare qualità e costi ottimali. L'adesione dell'assistito comporta la rinuncia da parte dell'interessato alla fruizione delle corrispondenti prestazioni in forma diretta e ordinaria per il periodo della sperimentazione. 4. Le sperimentazioni gestionali di cui al comma 1 sono attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata di opere o servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal fine la regione può dare vita a società miste a capitale pubblico e privato. Art. 10 - Controllo di qualità 1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità delle prestazioni, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il servizio sanitario nazionale. 2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alle prescrizioni relative alle attività di controllo della qualità delle prestazioni, e svolgono interventi programmati di valutazione della qualità dell'assistenza. Il ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza, interviene avvalendosi dei propri uffici, dei nuclei antisofisticazioni, dell'arma dei carabinieri nonché del personale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989 n. 37. 3. Con decreto del ministro della sanità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome e sentite la federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità. Il ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori. 4. Il ministro della sanità accerta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche mediante lettura ottica e delle commissioni professionali di verifica ed acquisisce il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il ministro provvede direttamente. Titolo III Finanziamento Art. 11 - Versamento contributi assistenziali 1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all' I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni. 2. In sede di prima applicazione, nel primo trimestre 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I datori di lavoro agricoli versano allo scau, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo scau riversa all' I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle casse marittime che provvedono a riversarli all'i.n.p.s. Entro quindici giorni dalla riscossione. 4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale alle stesse scadenze previste per i soggetti di cui al precedente comma 1. 5. I contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. 6. I contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione. 7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi tre mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di aprile 1993. 8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione. 9. I contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale. 10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall' I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento all'intero primo trimestre 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 giugno 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nel primo trimestre 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del fondo sanitario nazionale. Con decreto del ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive. 12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del servizio sanita- rio nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940 n. 1954. 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993. 14. Per l'anno 1993 il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9. 15. Per l'anno 1993 il cipe su proposta del ministro della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome nelle more di attuazione dei decreti di cui al comma precedente delibera l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle regioni. Entro il mese di febbraio 1994 il cipe con le predette modalità provvede all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del fondo sanitario nazionale, parte corrente 1993, ad esse effettivamente spettanti. Il ministro del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del fondo sanitario nazionale, parte corrente erogata per l'anno 1994. 16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi sette mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992. Art. 12 - Fondo sanitario nazionale 1. Il fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni. 2. Una quota pari all'1% del fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del ministero del tesoro e del ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di: 1) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da: a) istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza; b) istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; c) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; d) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria; |
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